Proroga dei termini delle scadenze dei certificati di addestramento per i corsi STCW, per l’effettuazione degli aggiornamenti ai corsi in materia di “Maritime Security” e la scadenza degli attestati di addestramento per il corso “Istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri” (D.D. 15 febbraio 2016). È quanto comunicato da Comando Generale delle Capitanerie di Porto e MIT nell’ambito del contesto emergenziale delle misure determinate dalla pandemia da Coronavirus.

“L’attuale situazione che sta vivendo l’intero Paese, ha comportato, tra le altre, anche la sospensione, su tutto il territorio nazionale, delle attività svolte dai centri di formazione ed addestramento, autorizzati da questo Comando generale allo svolgimento dei corsi di formazione per il personale marittimo,” è sottolineato nelle lettere circolari che annunciano i provvedimenti.

La misura ha determinato, tra l’altro, l’impossibilità, per i lavoratori marittimi, di provvedere alla frequenza dei corsi di aggiornamento richiesti per la convalida delle certificazioni relative ai corsi M.A.M.S. (D.D. 25 ottobre 2016), M.A.B.E.V. (D.D. 25 ottobre 2016), Antincendio Base ed Avanzato (D.D. 2 maggio 2017) e Sopravvivenza e Salvataggio (D.D. 2 maggio 2017).

“Nella consapevolezza dell’obbligo di frequenza dei sopra citati corsi per il rinnovo della certificazione di cui al Capito VI della Convenzione STCW, così come dell’assenza di una norma che permetta l’automatica estensione della validità dei Certificati di Addestramento (cd. Certificate of Proficiency – CoP), il Reparto VI di questo Comando generale ha avviato le necessarie interlocuzioni con l’IMO per una possibile soluzione globale ed armonizzata concretizzatasi con l’emissione della circular letter No. 4204/Add. 5 in data 17 marzo 2020”.

Tale risultato permette di poter estendere la scadenza della certificazione sopra richiamata che deve intendersi automaticamente prorogata, per un periodo di 6 (sei) mesi e senza alcuna formalità amministrativa, alle seguenti condizioni e limitazioni:

a. l’estensione, in relazione alla scadenza della certificazione, non può avere validità oltre il 31.12.2020;

b. l’estensione è concessa al personale navigante già a bordo ed in possesso di certificati di addestramento (CoPs) in scadenza o scaduti ovvero al personale pronto all’imbarco.

Discorso analogo per “lo svolgimento dei corsi destinati al personale addetto a compiti di maritime security contenuti e disciplinati dalla Scheda n. 6, allegata al Decreto Dirigenziale n. 411 del 14 aprile 2015”.

“Al fine di agevolare coloro che si trovassero nella condizione di non poter procedere all’aggiornamento della certificazione posseduta – sentito il Presidente del CISM e nell’impossibilità di convocare il Comitato – si è ritenuto necessario prevedere una proroga dei termini di aggiornamento professionale e, ove applicabile, discendente certificazione come di seguito specificato”:

1. SHIP SECURITY OFFICER (SSO):

– l’aggiornamento del certificato potrà essere effettuato nei sei mesi successivi rispetto alla data di scadenza, diversamente da quanto stabilito al punto 3.1.3. della Scheda n. 6, e comunque non oltre il 31.12.2020;

2. COMPANY SECURITY OFFICER (CSO), DEPUTY COMPANY SECURITY OFFICER (DCSO), PORT FACILITY SECURITY OFFICER (PFSO), DEPUTY PORT FACILITY SECURITY OFFICER (DPFSO), PORT SECURITY OFFICER (PSO), DEPUTY PORT SECURITY OFFICER (DPSO):

– l’aggiornamento del certificato potrà essere effettuato nei sei mesi successivi rispetto alla data di scadenza, diversamente da quanto stabilito al punto 3.1.1. della Scheda n. 6, e comunque non oltre il 31.12.2020;

3. Disciplina delle attività di formazione e addestramento per il personale marittimo designato a svolgere compity di security (DUTIES) – D.D. n. 1346 del 03 dicembre 2013; Disciplina del corso di indottrinamento alle attività di security per il personale marittimo e della familiarizzazione alla security per il personale imbarcato (AWARENESS) – D.D. n. 1347 del 03 dicembre 2013:

– si ribadisce che tali fattispecie non sono soggette a scadenza ed aggiornamento (Lettera Circolare n. 0054007 del 19 aprile 2019 di questo Comando generale);

4. ISTRUTTORE CERTIFICATO:

– l’aggiornamento del certificato potrà essere effettuato nei sei mesi successivi rispetto alla data di scadenza, diversamente da quanto stabilito al punto 5.1.4. Scheda n. 6, e comunque non oltre il 31.12.2020.

Infine, gli attestati per il settore passeggeri con “l’impossibilità per i lavoratori marittimi, che hanno usufruito della conversione dell’attestato di addestramento per navi passeggeri conseguito ai sensi del D.D. 07 agosto 2001, in attuazione delle disposizioni transitorie di cui all’art. 6 del decreto in argomento, di frequentare, alla scadenza dell’attestato, il corso di addestramento di cui all’art. 2 del decreto 15 febbraio 2016, così come stabilito al punto 4) della ‘Circolare Titolo: Personale Marittimo – Serie Formazione n. 17 prot. n. 0056786 in data 12 maggio 2016’ di questo Comando generale”.

Al personale navigante in possesso del sopra citato attestato, scaduto ovvero in scadenza, è consentita l’estensione della validità per un periodo di 6 (sei) mesi. L’estensione, in relazione alla scadenza della certificazione, non può avere validità oltre il 31.12.2020.

Sul retro degli attestati di addestramento da prorogare (Allegato H alla circolare n. 0056786 del 12.05.2016), il Responsabile della Compagnia ovvero il Comandante della nave apporrà la seguente dicitura:

Ai sensi della Lettera Circolare n._ in data _______del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto la validità del presente attestato è estesa fino al ______
In accordance with Circular Letter n._ dated of Italian
Coast Guard Headquarters the validity of this certificate is hereby extended
until__________
Il Responsabile della Compagnia/Il Comandante
Owner responsible of training/Ship’s Master

Data di rinnovo ____
Date of revalidation